Art. 5.
(Tutela giurisdizionale e soggetti verificatori dei bilanci di genere).

      1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità, le consigliere di parità e i portatori di un interesse qualificato possono ricorrere alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti territorialmente competenti contro la mancata o non corretta attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge

 

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nella redazione e nella gestione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni.
      2. Gli organi preposti al controllo contabile delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti certificano la regolarità dei conti pronunciandosi espressamente sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.